L’Action plan della Commissione europea, il pacchetto di misure presentato nei mesi scorsi che mira a consolidare le norme dell’Unione Europea per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, tra le molte cose, vuole rivedere anche il regolamento UE n. 2015/847 sui trasferimenti di fondi al fine del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività.

Il regolamento in questione venne adottato per garantire la piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi e l’esigenza di revisione è legata all’attuale ambito oggettivo dei trasferimenti sottoposti a tracciamento.
Infatti il tracciamento, limitato a banconote, monete, monete scritturali ed elettroniche, non è estendibile ai “virtual assets”. I possessori di questi strumenti di pagamento, quindi, senza volerlo possono essere coinvolti in fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Revisione del regolamento UE n. 2015/847: cosa prevede

Non basta aggiornare il numero dei soggetti coinvolti dal regolamento; per assicurare coerenza tra le norme attuali e i nuovi destinatari e per avviare questo processo di revisione è necessario elaborare misure e prescrizioni normative specifiche.

Innanzitutto, è prevista la formalizzazione della categoria dei CASP, ossia i Crypto Assets Service Providers. Inoltre, attraverso il regolamento comunitario è doveroso elaborare la “travel rule”: parliamo dell’obbligo di condivisione delle informazioni sul trasferimento eseguito (dai CASP, nel nostro caso specifico).

Cosa comporta la “travel rule”? In pratica, si chiede al CASP di origine di ottenere e conservare tutte le informazioni sui trasferimenti di cripto-attività sull’ordinante e sul ricevente. Queste informazioni dovrà poi metterle immediatamente a disposizione del CASP beneficiario o, se presente, dell’istituto finanziario. Quest’ultimo risulterebbe quindi destinatario di obblighi paritetici in ordine alle informazioni acquisite ed è tenuto a renderle disponibili, su richiesta, alle autorità competenti.

I benefici della revisione

La revisione del regolamento UE n. 2015/847 obbligherà quindi tutti i fornitori di servizi di cripto-attività che sono disciplinati dal diritto dell’UE a condividere le informazioni in modo armonizzato e senza la necessità di lavori di recepimento negli Stati membri. Ciò faciliterà le attività commerciali per le entità transfrontaliere dell’UE. Allo stesso modo, ne trarrà vantaggio anche la cooperazione tra FIU e autorità di vigilanza; questo grazie alla riduzione delle divergenze tra le regole e le singole prassi nazionali

Infine, la revisione e l’aggiornamento del provvedimento porterebbe a monitorare in maniera più efficace i fornitori di servizi di criptovalute. Questo garantirebbe, a livello internazionale, la conformità delle norme in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dell’UE alle misure corrispondenti di contenimento e prevenzione enunciate nelle raccomandazioni del GAFI.