Recentemente è stato presentato al Senato un importante D.D.L contente “Disposizioni in materia antiriciclaggio nelle esecuzioni immobiliari”, che si propone di introdurre specifici controlli sugli acquisti all’asta, andando ad ampliare i compiti della figura del Delegato alle Vendite (per la precisione ai professionisti delegati ex art. 591 bis c.p.c., ai curatori, ai commissari giudiziali e ai liquidatori giudiziali nominati dal Tribunale nelle procedure concorsuali). Il Delegato sarà quindi chiamato a svolgere in ottica antiriciclaggio l’obbligo dell’adeguata verifica della clientela, di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 231/2007, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Al Giudice dell’Esecuzione sarà delegato un controllo ulteriore sulla Procedura: egli, infatti, dovrà attestare l’acquisizione da parte del delegato della documentazione del d.lgs n. 231/2007 potendo, in mancanza, sospenderne la vendita.

Il D.D.L. prevede altresì la costituzione di una banca dati per le aste giudiziarie da cui ricavare:
– i dati identificativi dell’offerente;
– i dati del conto bancario o postale utilizzato per il versamento della cauzione e del saldo prezzo;
– le relazioni di stima;
– i dati relativi alle aggiudicazioni ed alla vendita.

È prevista inoltre la modifica del codice di rito (art. 580, co. 2, c.p.c.) con la previsione che la cauzione debba essere restituita nel medesimo conto corrente utilizzato per versarla.

Non può ovviamente che essere condivisa la ratio di tale proposta, volta ad impedire il perpetrarsi di condotte delittuose ad opera dei partecipanti alle aste giudiziarie; deve essere parimenti apprezzato il ruolo di garante della legalità che il professionista delegato viene chiamato a compiere.